Porsche Italia

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Porsche Italia S.p.A. - Compliance e Modello 231/01

Il Decreto Legislativo N. 231/2001

L’art. 5 del Decreto individua i criteri oggettivi di imputazione del reato all’Ente, prevedendo tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato commesso dalla persona fisica all’Ente medesimo:

  1. l’appartenenza della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto all’Ente, quale soggetto in posizione apicale o subordinata;
  2. la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
  3. l’autore del reato non deve avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

A ben vedere, tuttavia, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all’Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo alla società medesima ovvero individuare una forma di partecipazione soggettiva della società al reato commesso.

In tal senso, sotto il profilo soggettivo, la società non è ritenuto responsabile se prova che:

  • ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire uno dei Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
  • ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento ( “OdV”);
  • il Reato Presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
  • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

La responsabilità amministrativa delle società, tuttavia, non è “legata” alla commissione di qualsivoglia reato, ma può essere eventualmente configurata solo in relazione ai c.d. Reati - Presupposto, ovvero, i reati espressamente richiamati dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PIT

Sebbene l’adozione del Modello non sia obbligatoria, PIT ha deciso – autonomamente e volontariamente- di conformarsi alle prescrizioni del Decreto e di procedere all’adozione di un proprio Modello ed alla nomina di un OdV, e ciò, anche al fine di:

  • ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
  • diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
  • prevenire e/o tempestivamente contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello di PIT è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è costituito da una “Parte Generale” e dalla “Parte Speciale”.

La “Parte Generale” contiene una overview sulla normativa di riferimento, sulla realtà dell’Ente e sulla sua attività, sul sistema di governance adottato, sul sistema di deleghe e procure, sulle procedure in essere, sulla funzione del Modello adottato e sui suoi principi ispiratori, sui compiti e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, sui flussi informativi e i canali di gestione delle segnalazioni di violazioni, sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni, sulle azioni di informazione/comunicazione/formazione dei destinatari e il necessario aggiornamento del Modello.

La “Parte Speciale” contiene la descrizione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 ritenuti rilevanti per l’Ente all’esito delle attività di risk assessment e delle relative modalità di commissione, l’indicazione dei principi comportamentali di carattere generale, la descrizione delle Aree a Rischio Reato e delle relative attività sensibili, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte, i presidi organizzativi specifici definiti dall’Ente in ottica preventiva, nonché i flussi informativi specifici verso l’OdV.

Estratto Parte Generale Modello Organizzativo

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I Codici di Condotta

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall’adozione di un Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale”, che l’ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti.

PIT, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato quale proprio Codice Etico il “Codice di Condotta Porsche, con il quale Porsche ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le subsidiaries alla stessa riconducibili, nell’ottica della cultura “preventiva” basata sul principio della “tolleranza zero” nei confronti della commissione di atti illeciti, che connota e distingue il Gruppo Porsche.

Con specifico riferimento ai rapporti con i fornitori, consulenti, agenti commerciali e partners commerciali, stakeholder strategici della Società e del Gruppo, PIT ha, inoltre, adottato il “Codice di Condotta Porsche per Partner Commerciali”, nel quale sono definiti i principi specifici di condotta che detti soggetti si impegnano ad adottare, anche per i loro dipendenti ed eventuali subappaltatori.

Codice di Condotta

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Codice di Condotta per Partner Commerciali

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Il Sistema Disciplinare

PIT considera essenziale il rispetto del Modello.

Sul presupposto che la violazione delle norme e delle misure imposte dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto lede il rapporto di fiducia instaurato con la stessa - in ottemperanza agli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto - la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio, da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, lettera d) del Decreto, il Sistema Disciplinare prevede (tra l’altro) specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela predisposte dalla Società in favore dei soggetti che presentino, a tutela dell'integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni in mala fede, ovvero segnalazioni false e prive di fondamento, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare, o altrimenti arrecare pregiudizio a uno o più dipendenti della Società.

Sistema Disciplinare

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Canali di Comunicazione e Tutela del Segnalante

Al fine di individuare e contrastare possibili illeciti e diffondere la cultura dell’integrità etica e della legalità a livello locale, PIT ha attivato i seguenti canali di comunicazione:

Ufficio di segnalazione Locale
Indirizzo: Corso Stati Uniti 35, 35100, Padova
Telefono: +39 049 82 92 867
E-mail: compliance@porsche.it


Organismo di Vigilanza
Indirizzo: Corso Stati Uniti 35, 35100, Padova
E-mail: odv_pit@porsche.it

I sistemi di segnalazione di PIT, fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede, garantiscono:

la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazion. A tal fine, l’OdV e/o gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a:

  • rivelare l’identità del segnalante solo previo consenso scritto da parte di quest’ultimo o quando la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato,
  • separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della Segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione alla identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;

la tutela del segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione.

A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Inoltre, l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al Sistema Disciplinare previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.